giovedì 29 settembre 2016

Due chiarimenti normativi

In questi giorni sono apparsi vari dibattiti su due questioni giuridiche riguardanti gli insegnanti di religione. Vi proponiamo i chiarimenti normativi sulle questioni a partire dalle due domande:

1) Circa le ore di programmazione nella scuola primaria, La Circolare Ministeriale prot.24306 dal titolo “Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” afferma che:  “[...] da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore”. Ciò vale anche per gli Idr?

“Con riferimento alle mail da me inviate nei giorni scorsi (precisamente mail dell’8/9 a Snadir, mail del 13/9 a Cei e mail di oggi a Cisl scuola), devo purtroppo comunicarvi che, a seguito di un approfondimento condotto tramite il nostro Ufficio Legislativo, siamo giunti alla conclusione che quanto previsto dal Decreto Interministeriale in oggetto a riguardo delle ore di programmazione per la scuola primaria non è applicabile all’IRC, in quanto la determinazione dell’organico relativo a questa materia avviene con un criterio diverso e separato rispetto alla definizione dell’organico di posto comune”. Giuseppe Bonelli della Direzione Generale Personale Scolastico, Ufficio IV - Personale docente ed educativo.

Nella tabella sottostante è riportato lo schema delle ore di programmazione spettanti all'IRC. Come si evince, con meno di 6 classi alla scuola rpimaria, non sono previste ore di programmazione.


2) Gli insegnanti di religione possono fare i vicari ed avere un parziale esonero dall'insegnamento? Sulla questione è stata interrogata il ministro Giannini. Orizzonte Scuola riporta quanto segue:

L’Onorevole Santerini ha interrogato il Ministro Giannini circa il problema riguardante i docenti di religione cattolica che di fatto non possono coprire posti di collaboratore del dirigente esonerato dall’insegnamento. Il problema sorge a seguito dell’abolizione degli esoneri e semiesoneri previsto nelle precedenti finanziare. La possibilità per i docenti di avere il distacco dall’insegnamento dipende dalla possibilità di essere sostituiti dal contingente di potenziamento dell’offerta formativa, che però non è previsto per la religione cattolica. Il Ministro Giannini ha risposto affermando che non esiste discriminazione degli insegnanti di religione cattolica per il vicariato. La normativa, infatti, lo prevede, dato che il preside può individuare fino al 10% di collaboratori in relazione al complesso del Collegio dei docenti, anche di religione. “Laddove – ha detto il Ministro – ci sia stata la negazione di questa possibilità, deriva da un’applicazione non corretta di singoli casi su cui siamo pronti intervenire.” L’Onorevole Santerini ha ribattuto sostenendo che se la possibilità di collaborare con il dirigente è prevista dalla normativa anche per i docenti di religione è prevista, essa diventa di difficile applicazione dato che non si può richiedere per questi docenti un esonero. La Santerini ha, inoltre, suggerito di utilizzare parte dei fondi per le attività alternative alla religione cattolica per pagare gli idonei che sostituiscono i docenti di religione come vicari.